Iva Agevolata

iva 4

Nel campo delle ristrutturazioni edilizie o nella costruzione da nuovo delle prime case esistono due aliquote di iva agevolata applicabili in alternativa all'iva standard del 21%.  Si tratta delle aliquote al 4 e 10 %.

Quando è possibile beneficiare di queste aliquote?

L'aliquota al 4% è applicabile in due casi:

  • iva agevolata prima casa si applica a prestazioni di servizi dipendenti da appalti per la costruzione ex novo di un immobile come prima casa , ma anche per interventi successivi alla conclusione dei lavori. Nel regime agevolato prima casa possono, infatti, rientrare anche tutti quegli interventi, che pur non essendo previsti nel capitolato di costruzione, non rendono l’immobile di “lusso” ma ne migliorano le condizioni di abitabilità. Rientrano quindi nell’agevolazione prima casa i costi della posa e dell’acquisto dei beni finiti (come ad esempio serramenti, radiatori, sanitari, bagni, materiali per gli impianti elettrici, caldaie e termosifoni ) e dei semilavorati (come ad esempio pavimentazione interna ed sterna, materiali da rivestimento, cementi, tegole, mattoni…), quest’ultimi però solo facendone esplicita richiesta al venditore.
  • iva agevolata per eliminazione barriere architettoniche: rientrano in questo ambito di applicazione tutti gli interventi atti a adeguare gli edifici in modo che non siano più presenti barriere architettoniche e che quindi possano essere accessibili anche alle persone con difficoltà motorie.Tra questi rientrano, ad esempio, la costruzione di un ascensore o la sostituzione di gradini con rampe, gli adeguamenti dei servizi igenici. Per questo tipo di interventi è possibile usufruire dell Iva agevolata del 4% sia per le prestazioni d'opera che per l'acquisto di beni finiti.

L'aliquota al 10% è applicabile:

  • nelle fatturazioni per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria su immobili residenziali. Attenzione, però, non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai beni e materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, o a quelli acquistati direttamente dal proprietario della casa (committente). In questo caso si dovrà applicare l’Iva ordinaria. I beni e i materiali, infatti, hanno aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui la fornitura dei materiali sia all’interno del contratto d’appalto, ma nel caso l’impresa fornisca beni di valore significativo (individuati dal decreto 29/12/1999, vale a dire ascensori e montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria da bagni, impianti di sicurezza), l’aliquota ridotta si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione al netto del valore dei beni stessi.Casa significa? Facciamo un esempio. Se si ha un costo totale dell’intervento pari a 8 mila euro, di cui 3 mila per le prestazioni lavorative e il resto per beni significativi (5000 €), potremo detrarre il 10% solo su 3 mila euro  (vale a dire costo totale dell’intervento meno costo dei beni significativi), mentre i rimanenti 2000€ saranno fatturati con l’IVA ordinaria al 21%.
  • Per i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione si applica, invece, l’iva al 10% anche sull’acquisto di beni e materiali, sia fatto direttamente dal committente sia attraverso l’impresa purchè gli stessi vengano posti in opera dal fornitore. L’Iva al 10% non viene applicata anche nelle fatture relative alle prestazioni professionali , come per esempio per la direzione lavori, i tecnici della sicurezza, i certificatori energetici…